Sez. 2, Sentenza n. 11279 del 28/10/1995 (Rv. 494450 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Contratti a prestazioni corrispettive - Adempimento tardivo di una parte - Potere della parte adempiente di rifiutarlo, anche nel caso di mancata proposizione da parte sua dell'azione di risoluzione - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'adempimento tardivo di una parte può essere legittimamente rifiutato dall'altra parte adempiente anche nel caso in cui quest'ultima non abbia ancora proposto domanda per conseguire la risoluzione del contratto, salva la valutazione, da parte del giudice, della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dovendosi escludere che l'opposto principio possa farsi derivare dalla disposizione dell'art. 1453 ultimo comma cod. civ. (secondo cui l'inadempiente non può più adempiere dopo la domanda di risoluzione), perché in tal modo si consentirebbe alla parte inadempiente di modificare a suo arbitrio e senza il concorso dell'altra parte la situazione a lei sfavorevole da essa stessa determinata
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)