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Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 20/03/1989 (Rv. 462224 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - TARDIVO ADEMPIMENTO - EFFETTO PRECLUSIVO DEL DIRITTO POTESTATIVO ALLA RISOLUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462224-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - TARDIVO ADEMPIMENTO - EFFETTO PRECLUSIVO DEL DIRITTO POTESTATIVO ALLA RISOLUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nei contratti a prestazioni corrispettive (nella specie: vendita), quando sia sorto a favore della parte adempiente il diritto potestativo alla risoluzione del contratto, l'inadempiente non può paralizzare tale diritto mediante il suo tardivo adempimento (ancorché precedente alla proposizione della domanda di risoluzione) - salva, in ogni caso, la valutazione del giudice della non scarsa importanza dell'inadempimento - perché, altrimenti, gli si consentirebbe di effettuare utilmente la prestazione tardiva e con essa di modificare a suo arbitrio, e senza il concorso dell'altra parte, la situazione giuridica a lui sfavorevole, dal medesimo determinata. (V 6672/88, mass n 460954; (Conf 6643/87, mass n 454871; (Conf 1531/85, mass n 439529; (contra 2345/87, mass n 451532; (contra 6247/81, mass n 417057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)