Sez. L, Sentenza n. 2345 del 05/03/1987 (Rv. 451532 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ - ADEMPIMENTO TARDIVO O RELATIVA VALIDA OFFERTA ANTERIORE ALLA DOMANDA - EFFICACIA - LIMITI - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ DEL RITARDO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ - ADEMPIMENTO TARDIVO O RELATIVA VALIDA OFFERTA ANTERIORE ALLA DOMANDA - EFFICACIA - LIMITI - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA NORMALE TOLLERABILITÀ DEL RITARDO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Nei contratti a prestazioni corrispettive, dal principio fissato dal terzo comma dell'art. 1453 cod. civ., secondo il quale dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, si evince che l'adempimento, o la valida offerta dell'adempimento, effettuati da una parte tardivamente, quale che sia l'entità del ritardo, non possono essere rifiutati (salva la sussistenza di un legittimo motivo) dall'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda di risoluzione per inadempimento; e che, correlativamente, tale domanda non può trovare fondamento in un ritardo dell'adempimento della controparte, il quale, ancorché abbia superato i limiti della normale tollerabilità, sia cessato prima della data della domanda stessa. (Conf 1531/85, mass n 439529; (Conf 6247/81, mass n 417057).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)