Sez. L, Sentenza n. 3032 del 29/03/1999 (Rv. 524729 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Ricezione di scommesse nelle agenzie ippiche - Rapporti di lavoro dei relativi addetti - Natura autonoma o subordinata - Rilevanza delle specifiche modalità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
La prestazione lavorativa esercitata da addetti alla ricezione delle scommesse in una agenzia ippica, alla stregua del resto di qualsiasi altra attività umana economicamente rilevante, può essere oggetto, a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento, di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo; del resto la previsione dell'iscrizione dei medesimi all'ENPALS, disposta dal d.P.R. 22 luglio 1986 n. 1006, addetti ha lo scopo di non lasciarli privi della tutela previdenziale anche in caso di accertata esistenza di un lavoro autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, DPR 22/07/1986 num. 1006, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)