Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 22/11/1973 (Rv. 366945 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - INGIUNZIONE EMESSA DAL CASSIERE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E CONTROFIRMATA DAL CAPO DELL'UFFICIO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - INGIUNZIONE EMESSA DAL CASSIERE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E CONTROFIRMATA DAL CAPO DELL'UFFICIO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
In forza dell'art 1 della legge 15 maggio 1954, n 270, il ministro per le Finanze puo affidare, negli uffici del registro di maggiore importanza, determinati servizi ad appositi funzionari denominati cassieri, e fra i compiti a questi demandati (art 2, lettera F, della legge) rientrano gli Atti del procedimento esecutivo per la riscossione dei crediti il recupero dei quali e dalle norme vigenti affidato agli uffici del registro. Pertanto, verificandosi i predetti presupposti e condizioni, non puo considerarsi invalida l'ingiunzione - che costituisce appunto l'atto iniziale del procedimento esecutivo fiscale - emessa dal cassiere dell'ufficio del registro, e controfirmata (come prescritto dall'art 3, comma terzo, della legge citata) dal capo dell'ufficio. (V 3443/72, mass n 361312; 1066/71, mass n 351101; (V 1573/70, mass n 347463).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 1, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 2, Legge 15/05/1954 num. 270 art. 3 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)