Sez. 1, Sentenza n. 3936 del 23/04/1994 (Rv. 486349 - 01)
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni | Con diverse azioni od omissioni - Sanzioni relative - Cumulabilità.
Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Pluralità di violazioni
In tema di illeciti amministrativi - eccezione fatta per quanto previsto, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, dai commi secondo e terzo dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotti dall'art. 1 "sexies" del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986, n. 11 - la disciplina sanzionatoria per il caso di ripetute violazioni, con diverse azioni od omissioni, della medesima disposizione da luogo al cumulo delle relative sanzioni, non operando la regola del primo comma dello stesso art. 8 della legge 689 del 1981, concernente il diverso caso di violazione di più disposizioni con una sola azione od omissione, né potendo trovare applicazione analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)