Sez. 1, Sentenza n. 4218 del 17/07/1985 (Rv. 441720 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - ADEMPIMENTO DEL DEBITO DI UN TERZO O ASSUNZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE SUSSIDIARIA PER IL CASO DELLA SUA INSOLVENZA - FUNZIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE - APPLICABILITÀ.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - ADEMPIMENTO DEL DEBITO DI UN TERZO O ASSUNZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE SUSSIDIARIA PER IL CASO DELLA SUA INSOLVENZA - FUNZIONE - CONSEGUENZE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE - APPLICABILITÀ.*
La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l'adempimento del debito di un terzo, od assuma un'obbligazione sussidiaria per il caso della sua insolvenza (cosiddetta Assicurazione fideiussoria o cauzionale), assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina, considerando che il contratto di Assicurazione, ancorché sotto Forma di Assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l'assunzione di un'obbligazione di tipo indennitario, e non è quindi configurabile in presenza di un'obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo. (V 6152/79, mass n 402862; (V 1292/78, mass n 390658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)