Sez. 1, Sentenza n. 7766 del 02/08/1990 (Rv. 468515 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA O CAUZIONALE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE - APPLICABILITÀ - DECADENZA EX ART. 1957 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - PARTECIPAZIONE AL CONTRATTO DEL CREDITORE GARANTITO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
FIDEJUSSIONE - IN GENERE - ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA O CAUZIONALE - DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FIDEJUSSIONE - APPLICABILITÀ - DECADENZA EX ART. 1957 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - PARTECIPAZIONE AL CONTRATTO DEL CREDITORE GARANTITO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l'adempimento del debito di un terzo, o ne assuma l'obbligazione per il caso della sua insolvenza (cosiddetta Assicurazione fideiussoria o cauzionale), assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina anche per quanto riguarda la decadenza ex art. 1957 cod. civ., atteso che il contratto di Assicurazione, ancorché sotto Forma di Assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l'assunzione di una obbligazione di tipo indennitario, e non è quindi configurabile in presenza di un'obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo; senza che rilevi in contrario che il contratto sia stato stipulato anche con la partecipazione del creditore così garantito, derivandone l'esclusivo effetto di obbligare direttamente la compagnia assicuratrice nei confronti del creditore ed impedire che quest'ultimo, quale beneficiario della prestazione negoziata a suo favore dal debitore, possa dichiarare di non aderire alla stipulazione secondo la disciplina del contratto a favore del terzo (art. 1411, ultimo comma, cod. civ.). (V 3443/88, mass n 458796; (V 6649/87, mass n 454874; (V 5981/86, mass n 448330, sulla prima parte; (V 4218/85, mass n 441720, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)