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Sez. 2, Sentenza n. 3489 del 02/12/1972 (Rv. 361400 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - USO D'UNA STRADA, D'UN CORTILE O DI UN'AREA COMUNE DA PARTE DI UN COMUNISTA PER L'ACCESSO AD UN IMMOBILE, SEPARATO E DISTINTO, DI SUA PROPRIETA ESCLUSIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361400-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - USO D'UNA STRADA, D'UN CORTILE O DI UN'AREA COMUNE DA PARTE DI UN COMUNISTA PER L'ACCESSO AD UN IMMOBILE, SEPARATO E DISTINTO, DI SUA PROPRIETA ESCLUSIVA - INAMMISSIBILITA.*

Non e lecito ad uno dei partecipanti alla comunione di servirsi di una strada, o cortile o area comune per accedere ad un immobile di sua esclusiva pertinenza, del tutto separato e distinto dai fondi a servizio dei quali fu originariamente destinata la strada, o il cortile o l'area comune, perche l'uso a favore del nuovo fondo si risolve necessariamente nella Costituzione di una vera e propria servitu sulla predetta strada, o cortile o area, con evidente pregiudizio degli altri partecipanti alla comunione. (Conf 1742'64; 1537'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)