Sez. L, Sentenza n. 1743 del 14/03/1986 (Rv. 445062 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*
In tema di controversie previdenziali ed assistenziali, perché il lavoratore possa essere assoggettato al pagamento delle spese processuali occorre che sussistano i concorrenti requisiti posti dall'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ.: da una parte la manifesta infondatezza della domanda - consistente nell'assoluta Mancanza di fondamento della richiesta, rilevabile "prima facie" - e dall'altra la temerarietà della pretesa, consistente nella consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o nella colpa grave, ossia nell'aver agito in giudizio senza aver prima compiuto il benché minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa stessa. (V 1720/84, mass n 433794; (V 6136/83, mass n 430927).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)