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Sez. L, Sentenza n. 1720 del 13/03/1984 (Rv. 433794 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433794-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., la condanna alle spese del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali presuppone il motivato accertamento, da parte del giudice, della congiunta sussistenza degli estremi della manifesta infondatezza e della temerarietà della lite: mentre il primo requisito consiste nell'assoluta Mancanza di fondamento della pretesa, rilevabile prima facie quando sulla questione dibattuta sia intervenuta giurisprudenza consolidata e costante, il secondo consiste nella malafede o nella colpa grave della parte, ossia, in analogia con il concetto di responsabilità aggravata di cui al primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nell'avere la parte medesima insistito in una pretesa con la consapevolezza della sua infondatezza o senza il minimo esame circa la ragionevolezza della pretesa stessa. (Conf 6136/83, mass n 430927; (Conf 4312/83, mass n 429216; (Conf 1973/83, mass n 426824; (Conf 4657/82, mass n 422611; (Conf 449/81, mass n 410925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)