Sez. L, Sentenza n. 11087 del 23/12/1994 (Rv. 489379 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Condanna dell'assicurato soccombente - Esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
L'esonero del soccombente dal pagamento delle spese processuali, previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non compete solo nei casi in cui siano ravvisabili - sulla base di un accertamento riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da congrua motivazione - congiuntamente due elementi, la manifesta infondatezza e la temerarietà dell'azione, il primo di natura oggettiva, consistente nel difetto, agevolmente riscontrabile, delle condizioni di fatto e/o di diritto per l'accesso alla prestazione, ed il secondo di natura soggettiva, consistente nella negligenza ed avventatezza di colui che, avendo promosso il giudizio per ottenere la prestazione, non abbia curato di sincerarsi a tempo debito dell'infondatezza della sua pretesa o addirittura abbia agito in giudizio nella raggiunta consapevolezza di tale infondatezza. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha desunto la manifesta infondatezza della pretesa dalla tenuità e scarsa rilevanza degli elementi patologici accertati, in sede amministrativa, sulla base di conformi diagnosi dei medici dell'ente previdenziale e di quelli del patronato, ed ha ritenuto altresì la sussistenza della temerarietà dell'azione in base alla circostanza che l'assicurato non era stato in grado di contrapporre obiezioni critiche di sorta all'apprezzamento medico-legale dei sanitari dell'I.N.P.S.).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)