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Sez. L, Sentenza n. 5333 del 10/03/2006 (Rv. 587742 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Indennità di carovita - Disposizioni degli accordi collettivi recepiti con d.P.R. n. 314/1990 e n. 260/1992 escludenti il cumulo con trattamenti analoghi - Incidenza sul diritto del medico convenzionato pensionato al percepimento dell'indennità integrativa speciale sulla pensione - Insussistenza - Violazione della disciplina derivante da Corte Cost. n. 566/1989 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587742-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Le disposizioni - di rango regolamentare - dell'Accordo nazionale sul trattamento dei medici della medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale approvato con d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 (art. 41) e quelle del d.P.R. 13 marzo 1992, n. 260, contenente il regolamento per il recepimento delle norme integrative di tale accordo - che escludono dal godimento dell'indennità di carovita i medici che di fatto già godano di un istituto analogo, se non nella misura pari all'eventuale differenza tra l'importo di tale indennità e le quote e i trattamenti analoghi percepiti - non incidono sul trattamento pensionistico di cui sia titolare il medico, e, in particolare, sul diritto del medesimo a percepire per intero l'indennità integrativa speciale correlata al trattamento pensionistico, e quindi, non possono ritenersi illegittime per contrasto con la disciplina conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone la sospensione dell'erogazione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita sotto qualsiasi forma presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, la percezione, da parte dei medici in rapporto libero-professionale con gli enti sanitari, dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione ordinaria, opera come causa preclusiva dell'erogazione della quota di carovita sulla retribuzione professionale, non essendo ammessa la facoltà di opzione per il più favorevole dei due emolumenti, considerandosi, infatti, che la menzionata sentenza della Corte costituzionale incide sulla pensione e non già sulla retribuzione del pensionato che presta ancora attività lavorativa, né - in specie - sul compenso spettante per l'attività professionale spiegata dallo stesso come medico convenzionato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 13/03/1992 num. 260

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)