Sez. L, Sentenza n. 9342 del 19/04/2007 (Rv. 596547 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Cumulo dell'indennità integrativa speciale collegata alla pensione e compenso aggiuntivo - Disciplina derivante da Corte Cost. n. 566 del 1989 - Art. 33 del d.P.R. n.416 del 1990 - Limite di decurtazione - Estensione al compenso aggiuntivo - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di cumulo dell'indennità integrativa speciale collegata alla pensione e compenso aggiuntivo previsto per il medico convenzionato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 566 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone la sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante. Conseguentemente, l'art. 33 del d.P.R. n.416 del 1990 ha previsto, a favore dei medici specialisti convenzionati con le USL, titolari di pensione implicante il diritto all'indennità integrativa speciale, il riconoscimento dell'indennità di carovita limitatamente alla differenza tra l'entità complessiva della stessa quota di carovita e quella relativa all'indennità integrativa speciale, al fine di evitare duplicazione di benefici aventi la stessa funzione e rispettando il principio di ragionevolezza nella fissazione del limite minimo di decurtazione indicato dal Giudice delle leggi. Tale limitazione trova applicazione anche con riferimento al compenso aggiuntivo, introdotto in sostituzione delle quote di carovita, per effetto del d.P.R. n. 500 del 1996, il cui art. 32, primo comma - perseguendo esigenze di coerenza sistematica - rinvia ai criteri di determinazione contenuti nel suddetto art. 33 d.P.R. n. 416 del 1990. In tale quadro va collocata inoltre anche la disposizione dell'art. 45, lettera c, del d.P.R. n. 484 del 1996, il cui richiamo ai criteri di calcolo delle quote mensili dell'indennità di carovita, ex art. 41, lettera f, del d.P.R. n. 314 del 1990, deve intendersi nel senso di un riferimento, ai fini della determinazione del compenso aggiuntivo, a tutte le condizioni relative all'attribuzione dell'indennità di carovita.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 99 com. 5 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)