Sez. L, Sentenza n. 14606 del 20/11/2001 (Rv. 550414 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Indennità di carovita - Disposizioni degli accordi collettivi recepiti con d.P.R. n. 314/1990 e n. 260/1992 escludenti il cumulo con trattamenti analoghi - Incidenza sul diritto del medico convenzionato pensionato al percepimento dell'indennità integrativa speciale sulla pensione - Insussistenza - Violazione della disciplina derivante da Corte cost. n. 566/1989 - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Le disposizioni - di rango regolamentare - dell'Accordo nazionale sul trattamento dei medici della medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale approvato con d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314 (art. 41), e quelle del d.P.R. 13 marzo 1992, n. 260, contenente il regolamento per il recepimento delle norme integrative di tale Accordo, che escludono dal godimento dell'indennità di carovita i medici che di fatto già godano di un istituto analogo, se non nella misura pari all'eventuale differenza tra l'importo di tale indennità e le quote e i trattamenti analoghi percepiti, non incidono sul trattamento pensionistico di cui sia titolare il medico e, in particolare, sul diritto del medesimo di percepire per intero l'indennità integrativa speciale correlata al trattamento pensionistico, e quindi non possono ritenersi illegittime per contrasto con la disciplina conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 566 del 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone la sospensione dell'erogazione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita sotto qualsiasi forma presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 13/03/1992 num. 260, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)