Sez. 3, Sentenza n. 254 del 15/01/1982 (Rv. 417949 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE A PROPRIO USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE A PROPRIO USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La necessità del locatore di destinare l'immobile a proprio uso commerciale, artigianale o professionale - che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, legittima il suo recesso dal contratto di locazione - costituisce un presupposto identico a quello di cui all'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 e sussiste allorquando il locatore manifesti il serio proposito di volere esercitare o di volere intraprendere nell'immobile locato una attività giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionata dalle sue esigenze economiche o da motivi di forza maggiore. (Conf 350/81, mass n 410814; (Conf 2104/80, mass n 405757; (Conf 1745/80, mass n 405365; (Conf 2675/76, mass n 381456; (Conf 1905/75, mass n 375596; (Conf 2691/73, mass n 366189).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)