Sez. 2, Sentenza n. 5670 del 20/05/1991 (Rv. 472261 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Disciplina dell'art. 4 della legge n. 291 del 1971 - Limitazioni urbanistiche ex art. 17 della legge n. 765 del 1967 - Applicabilità - Fino alla data degli strumenti urbanistici, per i comuni inclusi negli elenchi approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Fino alla data di presentazione degli strumenti urbanistici all'autorità competente per l'approvazione, per tutti gli altri comuni - Distanze tra costruzioni in detti comuni nel periodo intermedio tra la presentazione e l'approvazione dello strumento urbanistico - Disciplina applicabile.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere
Ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1971 n. 291, le limitazioni urbanistiche dettate dai primi tre commi dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 (cosiddetta "legge ponte") si applicano, per i comuni inclusi in appositi elenchi approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno (per la Regione Friuli-Venezia Giulia, a statuto speciale, ex art. 22 e 23 del d.p.r. 26 agosto 1965 n. 1116, dal presidente della giunta), fino alla data degli strumenti urbanistici. Per tutti gli altri comuni le dette disposizioni si applicano fino alla data in cui tali strumenti urbanistici sono presentati all'autorità competente per la loro approvazione. Nei territori di questi ultimi comuni, pertanto, la disciplina applicabile in materia di distanze tra costruzioni nel periodo compreso tra la presentazione dello strumento urbanistico e la sua approvazione è unicamente quella del codice civile (salva l'osservanza delle misure di salvaguardia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., DPR 26/08/1965 num. 1116 art. 22, DPR 26/08/1965 num. 1116 art. 23, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)