Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 14/06/1997 (Rv. 505203 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - IN GENERE | Comuni sprovvisti di piano regolatore o di programma di fabbricazione - Distanze tra costruzioni - Disciplina ex art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942 - Applicabilità - Edifici adibiti a scopo residenziale e complessi produttivi - Nozione - Differenze - Criteri.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - IN GENERE
L'art. 17 della legge n. 765 del 1967 (che ha modificato la legge n. 1150 del 1942, aggiungendovi l'art. 41 "quinquies"), nello stabilire limiti inderogabili (i cosiddetti "standards urbanistici") per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale (o di programma di fabbricazione) attraverso la previsione di limitazioni diverse per la edificazione a scopo residenziale rispetto agli edifici ed ai complessi produttivi, ha imposto all'interprete, onde stabilire se una costruzione abbia o meno carattere residenziale, l'obbligo di un approfondito esame, in punto di fatto, volto ad accertare non già la destinazione (più o meno soggettiva, occasionale o rilevabile in un dato tempo) del fabbricato, bensì le sue obiettive caratteristiche strutturali, che ne evidenzino, di per sè, per tipologia costruttiva e zona territoriale su cui insiste, il carattere residenziale, carattere che attiene non alla sola utilizzazione abitativa in senso stretto, ma a tutte quelle utilizzazioni del tessuto urbano tradizionale che comprendono le attività normalmente collegate all'esistenza ed alla vita di quest'ultimo (uffici, negozi, banche, scuole, grandi magazzini e quant'altro) e che non è riscontrabile, per contro, nelle costruzioni che, per tipologia e zona del territorio comunale su cui insistono, evidenzino in modo immediato il loro carattere produttivo, come nel caso di opifici, capannoni e simili (nella specie, la S.C., confermando la decisione del giudice di merito, ha escluso l'appartenenza alla categoria dei complessi produttivi di un immobile, adibito a negozio - deposito, sito nel pieno centro cittadino del comune di Barano d'Ischia, collegato alla vita di tale centro e, per l'effetto, connotato da un innegabile carattere residenziale).
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)