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Sez. 2, Sentenza n. 1086 del 13/02/1996 (Rv. 495821 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici - Distanza legale minima tra fabbricati - Disciplina ex art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 - Inapplicabilità disciplina ex art. 41 "quinquies" primo comma lett. C della legge 1150 del 1942 come modificato dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1996-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495821-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

I limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati, definiti dal D.M. 2 aprile 1968, n: 1444 - emanato ai sensi del nono comma dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - costituiscono per espresso dettato normativo direttive alle quali si devono attenere i comuni nella formazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti e non vincoli immediatamente precettivi e, pertanto, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici la distanza legale minima tra fabbricati non è disciplinata dall'art.9 del citato decreto ministeriale, ma dal primo comma, letta. c, dell'art. 41 quinquies della legge anzidetta, che prevede che "la distanza degli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies com. 1 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies com. 9 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)