Sez. 1, Sentenza n. 111 del 09/01/2004 (Rv. 569326 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - IN GENERE | Contratto di compravendita a termine di valuta estera - Riconducibilità agli 'swaps' - Esclusione - Conseguenze - Forma scritta - Necessità - Esclusione. .
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - IN GENERE
Il contratto di compravendita a termine di valuta estera non è caratterizzato dalla funzione di scambio al fine di contenimento del rischio che, normalmente, connota i cd. 'swaps' e neppure configura un'operazione avente ad oggetto valori mobiliari nell'accezione con cui questo termine era contenuto nella legge n. 1 del 1991 (nella specie, applicabile 'ratione temporis') e, quindi, per esso non sussiste l'obbligo della forma scritta, richiesta dall'art. 6, lettera c), di detta legge esclusivamente per i cosiddetti "contratti quadro" o "normativi", aventi ad oggetto la regolamentazione generale del servizio prestato dall'intermediario in favore del cliente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 02/02/1991 num. 1 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)