Sez. 1, Sentenza n. 11495 del 07/09/2001 (Rv. 549194 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Contratti quadro - Forma scritta - Necessità - Negozi esecutivi del contratto quadro - Forma scritta - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 6 lett. c) della legge n. 1 del 1991, sulla attività di intermediazione mobiliare, è richiesta la forma scritta per i contratti che disciplinano i servizi, cioè i contratti quadro o normativi (nella specie contratto di "domestic currency swap), e non anche per i negozi speculativi conclusi in loro esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)