Sez. 1, Sentenza n. 19024 del 29/09/2005 (Rv. 583656 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - IN GENERE | Contratto di compravendita di valori mobiliari - Contratto concluso dalla S.I.M. in situazione di conflitto di interessi - Preventiva comunicazione per iscritto del conflitto di interessi - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità del contratto per violazione del requisito della forma scritta - Esclusione - Annullabilità ex artt. 1394 e 1395 cod. civ. - Ammissibilità - Fattispecie disciplinata 'ratione temporis' dall'art. 6 legge n. 1 del 1991.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - IN GENERE
In materia di contratti di compravendita di valori mobiliari, la violazione da parte della società di intermediazione mobiliare del divieto di effettuare operazioni con o per conto del cliente nel caso in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbia comunicato per iscritto la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto all'operazione (art. 6, comma 1 lett. g), applicabile nella specie 'ratione temporis'), non determina la nullità del contratto di compravendita successivamente stipulato, ma può dare luogo al suo annullamento ai sensi degli artt. 1394 o 1395 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 6, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)