diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3678 del 17/11/1998 Cc. (dep. 15/12/1998) Rv. 212685 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Ordinanza impositiva - Conferma - Motivazione - Integrazione reciproca, in tutto o in parte, dei due provvedimenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212685-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)