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Sez. 2, Sentenza n. 149 del 19/01/1985 (Rv. 438354 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - RICHIAMO DELLA PARTE ALLA LEGGE STRANIERA - ONERE PROBATORIO - UNILATERALE ED UFFICIOSA TRADUZIONE DI ARTICOLI DELLA LEGGE STRANIERA - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438354-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - RICHIAMO DELLA PARTE ALLA LEGGE STRANIERA - ONERE PROBATORIO - UNILATERALE ED UFFICIOSA TRADUZIONE DI ARTICOLI DELLA LEGGE STRANIERA - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE.*

Chi invoca a suo favore la legge straniera, deducendone la diversità dalla legge italiana, ha l'Onere di fornire la relativa prova, che non può essere limitata alla unilaterale e ufficiosa traduzione di alcuni articoli della legge straniera; giacché tale indicazione non soddisfa alla necessaria esigenza di fornire al giudice italiano la fonte autentica della invocata norma straniera. Pertanto, qualora l'interessato non fornisca la prova integrale di tutte le norme straniere che regolano la materia, dalla cui complessiva interpretazione il giudice possa trarre ragione del proprio convincimento, in ordine alla applicazione della legge straniera alla controversia, non può essere applicata una legge diversa da quella italiana. (Conf 2094/80, mass n 405738; (Conf 2392/78, mass n 391793; (contra 903/78, mass n 390241).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)