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Sez. 1, Sentenza n. 2094 del 01/04/1980 (Rv. 405738 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - RICHIAMO DELLA PARTE ALLA LEGGE STRANIERA - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*
Stato
decisa il 1980-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405738-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - RICHIAMO DELLA PARTE ALLA LEGGE STRANIERA - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO.*

Chi invoca a suo favore la legge straniera, deducendone la diversita dalla legge italiana, ha l'Onere di fornire la relativa prova, cosi come in relazione ad una circostanza di fatto: ne consegue che, qualora l'interessato non fornisca tale prova, il giudice non puo applicare una legge diversa da quella italiana. (Conf 2392/78, mass n 391793; (Conf 410/78, mass n 389711; (Conf 1877/76, mass n 380674; (Conf 2363/71, mass n 353272; (contra 903/78, mass nn 390241 e 390242).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Navig. art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)