Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004 (Rv. 577464 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Contratto di leasing finanziario - Azione volta all'adempimento del contratto di fornitura del bene e al risarcimento del danno da inesatto adempimento - Titolarità in capo all'utilizzatore - Configurabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE
Nell'ambito del contratto di leasing finanziario è l'utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei confronti del fornitore le azioni intese all'adempimento del contratto di fornitura ad al risarcimento del danno da inesatto inadempimento dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)