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Sez. 3, Sentenza n. 19657 del 01/10/2004 (Rv. 577464 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Contratto di leasing finanziario - Azione volta all'adempimento del contratto di fornitura del bene e al risarcimento del danno da inesatto adempimento - Titolarità in capo all'utilizzatore - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577464-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

Nell'ambito del contratto di leasing finanziario è l'utilizzatore che ha la legittimazione a far valere nei confronti del fornitore le azioni intese all'adempimento del contratto di fornitura ad al risarcimento del danno da inesatto inadempimento dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)