Sez. 3, Sentenza n. 6412 del 30/06/1998 (Rv. 516833 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Cosiddetta "locazione finanziaria" - Facoltà del "locatario - utilizzatore" nei confronti del fornitore - Azione diretta nei confronti del "fornitore" intesa all'adempimento del contratto di "fornitura" ed al risarcimento del danno da inadempimento dello stesso - Sussistenza - Fondamento.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nella cosiddetta "locazione finanziaria", il diritto dell'"utilizzatore " alla consegna del bene ed anche alla possibilità di farne uso secondo la sua destinazione (con la conseguente garanzia per vizi della cosa o per evizione), pur non potendo essere fatto valere nei confronti del "concedente", non rimane però privo di tutela. Infatti, in relazione alle peculiarità dell'operazione contrattuale, deve ritenersi sussistente un sufficiente presupposto per legittimare, già in linea di principio, l'"utilizzatore - locatario" ad esercitare le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. A ciò si aggiunga che, una volta riconosciuto che è sull'"utilizzatore" che si appunta l'interesse al godimento della cosa che il "finanziatore" gli procura presso il "fornitore", finisce per realizzarsi, nella conclusione del contratto di fornitura, quella medesima scissione di posizioni, nei confronti del terzo contraente, che si presenta nel caso di contratti conclusi dal mandatario in nome proprio e nell'interesse del mandante. Da ciò consegue che, in virtù dell'art. 1705, comma secondo cod. civ., va riconosciuta, all'"utilizzatore", la legittimazione almeno a far valere le azioni intese all'adempimento del contratto di "fornitura" ed al risarcimento del danno da inesatto adempimento dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)