Sez. 2, Sentenza n. 854 del 26/01/2000 (Rv. 533179 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria (leasing) - Processo proposto dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno - Litisconsorzio necessario con il concedente - Sussistenza.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto di locazione finanziaria ("leasing") il concedente è litisconsorte necessario nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, oltre al risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1993 num. 250 art. 10, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)