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Sez. 2, Sentenza n. 854 del 26/01/2000 (Rv. 533179 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione finanziaria (leasing) - Processo proposto dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno - Litisconsorzio necessario con il concedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533179-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel contratto di locazione finanziaria ("leasing") il concedente è litisconsorte necessario nel processo promosso dall'utilizzatore nei confronti del fornitore per ottenere la risoluzione del contratto per vizi della cosa, oltre al risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1993 num. 250 art. 10, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)