Sez. 2, Sentenza n. 21122 del 05/08/2008 (Rv. 604821 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere - Ammissibilità - Sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente alla decisione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie in tema di produzione dell'adesione al condono per le affissioni abusive ex art. 20 bis d.lgs n. 507 del 1993.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel corso del giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso, tali da far venir meno l'interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione nell'ambito di applicazione dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. riguardante la facoltà di deposito dei documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso (Nella specie la S.C. ha ammesso il deposito di documenti attestanti l'avvenuta definizione con condono di una violazione amministrativa relativa ad affissione abusiva).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 19, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 20 bis CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 480 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)