Sez. 3, Sentenza n. 9735 del 22/04/2013 (Rv. 625985 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE | Contratto agrario - Pattuizione di un corrispettivo soltanto in natura - Nullità - Declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni in tema di canone di equo affitto - Conseguenze - Determinazione integrativa del canone da parte del giudice - Necessità ai fini della configurabilità dell'inadempimento del conduttore - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - IN GENERE
Allorché in un contratto agrario sia pattuito esclusivamente un corrispettivo in natura, nullo ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, il conduttore non può ritenersi automaticamente in mora per il mancato adempimento di una prestazione normativamente vietata e, non operando più, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 9 della legge 3 maggio 1982, n. 203, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 2002, l'inserzione automatica di clausole in materia di misura del canone, fino alla determinazione giudiziale di questo neppure è configurabile un inadempimento del medesimo conduttore in ordine al corrispettivo, per l'inesigibilità del relativo obbligo.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)