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Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 22/05/1974 (Rv. 369633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

I contratti e gli accordi collettivi stipulati dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo hanno natura privatistica, pertanto la loro interpretazione e devoluta al giudice del merito e non e sindacabile in Sede di legittimita, salvo il caso di violazione delle norme ermeneutiche e sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. (Conf 3137'71, mass n 354483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)