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Sez. 2, Sentenza n. 2992 del 12/11/1973 (Rv. 366670 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1973-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366670-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI CAUSA - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

Ai fini della domanda di pensione di invalidita prevista a favore degli assicurati con l' INPS possono venire in considerazione anche infermita e menomazioni che costituiscano aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione delle infermita e menomazioni denunciate o accertate ed accertabili nella fase amministrativa del procedimento nonche infermita e menomazioni che siano insorte nella fase giudiziaria, salva la decorrenza della pensione dal mese successivo all'accertamento dell'aggravamento o della insorgenza della situazione di invalidita, se la soglia pensionabile e stata superata dopo la chiusura della fase amministrativa. (V 2740/72, mass n 360417; 2709/72, mass n 360365).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)