Sez. U, Sentenza n. 2709 del 23/08/1972 (Rv. 360365 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - INFERMITA VERIFICATESI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI QUELLO GIUDIZIARIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - INFERMITA VERIFICATESI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI QUELLO GIUDIZIARIO - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
Proposta la domanda di pensione per invalidita, tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate successivamente nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono e debbono essere valutate, senza che sia necessario, in pendenza del giudizio ed in reiterata applicazione dell'art 460 cod proc civ un regresso alla fase amministrativa, ma con la conseguenza che la pensione decorrera dal primo giorno del mese successivo alla effettiva insorgenza della situazione di invalidita, sempreche concorrano le altre condizioni di legge, comprese quelle relative alla contribuzione nel quinquennio antecedente - se la soglia pensionabile e stata superata dopo la chiusura della fase amministrativa la durata della quale non incide su tale requisito esistente al momento della domanda - e salva ogni sospensione prevista dalla legge e giustificata nei modi di legge.*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)