diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 21/06/1983 (Rv. 429176 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429176-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Sebbene la prestazione d'opera professionale si risolva in prestazione di mezzi, e non di risultato, tuttavia in situazioni involgenti l'impiego di specifiche e squisite nozioni tecniche il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente e preponente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della diligentia quam in concreto. (V 6101/82, mass n 423799; (V 5885/82, mass n 423644; (V 969/81, mass n 411493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)