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Sez. 2, Sentenza n. 966 del 05/02/1983 (Rv. 425735 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PRINCIPIO DELLA TEMPORANEITÀ DELLA QUALITÀ DI DOMICILIATARIO - APPLICABILITÀ - LIMITAZIONE ALLO STATO DI QUIESCENZA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - CARATTERE DEFINITIVO DELLA PREDETTA QUALITÀ - CONDIZIONE - RIATTIVAZIONE DEL RAPPORTO MEDIANTE LA NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO ALLA PARTE DESTINATARIA DELL'IMPUGNAZIONE - SOGGETTI IN CAUSA INSCINDIBILE O DIPENDENTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425735-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PRINCIPIO DELLA TEMPORANEITÀ DELLA QUALITÀ DI DOMICILIATARIO - APPLICABILITÀ - LIMITAZIONE ALLO STATO DI QUIESCENZA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - CARATTERE DEFINITIVO DELLA PREDETTA QUALITÀ - CONDIZIONE - RIATTIVAZIONE DEL RAPPORTO MEDIANTE LA NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO ALLA PARTE DESTINATARIA DELL'IMPUGNAZIONE - SOGGETTI IN CAUSA INSCINDIBILE O DIPENDENTE - ESTENSIONE.*

Il principio, desumibile dall'ultimo comma dell'art. 330 cod. proc. civ. della temporaneità della qualità di domiciliatario della parte, che, ai fini della notificazione dell'impugnazione, permane nel procuratore alle liti solo per il periodo di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è valido soltanto in relazione allo stato di quiescenza del rapporto processuale, perdurante fino alla riattivazione dello stesso davanti al giudice dell'impugnazione. Esso, invece, non è più operante - nel senso che detta qualità di domiciliatario diviene definitiva, sicché su di essa non ha più alcuna influenza il decorso dell'anno della pubblicazione della sentenza - allorché il rapporto processuale sia stato riattivato mediante la notifica dell'atto di impugnazione. La suddetta definitività si verifica sia per la parte alla quale è stato notificato l'atto di impugnazione (ciò che ha Rilevanza per quegli Atti che possono eventualmente essere compiuti e notificati dopo la notificazione dell'atto di impugnazione e prima della Costituzione della parte alla quale tale atto è stato notificato) sia per gli altri soggetti, che, già parti nel precedente grado di giudizio, devono esserlo anche in quello d'impugnazione, trattandosi di causa inscindibile o di causa fra loro dipendente. (Conf 5004/79, mass n 401664).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)