diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5004 del 28/09/1979 (Rv. 401664 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PRINCIPIO DELLA TEMPORANEITA DELLA QUALITA DI DOMICILIATARIO - APPLICABILITA - LIMITAZIONE ALLO STATO DI QUIESCENZA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - CARATTERE DEFINITIVO DELLA PREDETTA QUALITA - CONDIZIONE - RIATTIVAZIONE DEL RAPPORTO MEDIANTE LA NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO ALLA PARTE DESTINATARIA DELL'IMPUGNAZIONE - SOGGETTI IN CAUSA INSCINDIBILE O DIPENDENTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401664-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PRINCIPIO DELLA TEMPORANEITA DELLA QUALITA DI DOMICILIATARIO - APPLICABILITA - LIMITAZIONE ALLO STATO DI QUIESCENZA DEL RAPPORTO PROCESSUALE - CARATTERE DEFINITIVO DELLA PREDETTA QUALITA - CONDIZIONE - RIATTIVAZIONE DEL RAPPORTO MEDIANTE LA NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO ALLA PARTE DESTINATARIA DELL'IMPUGNAZIONE - SOGGETTI IN CAUSA INSCINDIBILE O DIPENDENTE - ESTENSIONE.*

Il principio, desumibile dall'ultimo comma dell'art 330 cod proc civ, della temporaneita della qualita di domiciliatario della parte, che, ai fini della notificazione dell'impugnazione, permane nel procuratore alle liti solo per il periodo di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, e valido soltanto in relazione allo stato di quiescenza del rapporto processuale, perdurante fino alla riattivazione dello stesso davanti al giudice dell'impugnazione. Esso invece non e piu operante - nel senso che detta qualita di domiciliatario diviene definitiva, sicche su di essa non ha piu alcuna influenza il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - allorche il rapporto processuale sia stato riattivato mediante la notifica dell'atto di impugnazione. La suddetta definitivita si verifica sia per la parte alla quale e stato notificato l'atto d'impugnazione (cio che ha Rilevanza per quegli Atti che possono eventualmente essere compiuti e notificati dopo la notificazione dell'atto d'impugnazione e prima della Costituzione della parte alla quale tale atto e stato notificato) sia per gli altri soggetti che, gia parti nel precedente grado di giudizio, devono esserlo anche in quello d'impugnazione, trattandosi di causa inscindibile o di cause fra loro dipendenti. (nella specie, essendo la sentenza impugnata del 13 marzo 1975, la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del secondo comma dell'art 331 cod proc civ, ritenendo che alla integrazione del contraddittorio, da essa precedentemente disposta con ordinanza del 29 dicembre 1978, il ricorrente dovesse provvedere notificando il ricorso alla parte pretermessa presso il procuratore costituito nel giudizio d'appello e non alla stessa personalmente, come invece avvenuto). (V 3130/79, mass n 399486; (V 2289/78, mass n 391683; (contra 36/76, mass n 378652; (contra 1639/77, mass n 385336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)