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Sez. 3, Sentenza n. 19659 del 01/10/2004 (Rv. 578570 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Atto di integrazione del contraddittorio o atto di rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione - Notifica decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578570-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

L'atto di rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione nei confronti della parte in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti (come l'atto di integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod.proc.civ.) deve essere notificato, anche dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, nel domicilio eletto nel precedente grado di giudizio, e quindi al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, e non già alla parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)