Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012 (Rv. 622276 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IN GENERE | Successiva accettazione tacita - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IN GENERE
La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)