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Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012 (Rv. 622276 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IN GENERE | Successiva accettazione tacita - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622276-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IN GENERE

La rinunzia all'eredità non fa venir meno la delazione del chiamato, stante il disposto dell'art. 525 cod. civ. e non è, pertanto, ostativa alla successiva accettazione, che può essere anche tacita, allorquando il comportamento del rinunciante (che, nella specie, si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede e riportandosi alle difese già svolte dal "de cuius") sia incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)