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Sez. 2 - , Ordinanza n. 37927 del 28/12/2022 (Rv. 666667 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE | Rinuncia all'eredità - Forma solenne - Revoca della rinuncia - Forma solenne - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666667-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IN GENERE

Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina

di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.

Cod. Civ. art. 519 com. 1, Cod. Civ. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)