Sez. 3, Sentenza n. 26185 del 06/12/2011 (Rv. 620648 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Art. 487, primo comma, cod. proc. civ. - Potere di revoca del giudice - Concorrente potere di impugnazione delle parti mediante opposizione agli atti esecutivi - Avvenuta revoca dell'ordinanza opposta - Incidenza sul giudizio di opposizione - Perdita dell'interesse all'impugnazione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
In tema di esecuzione forzata, il potere del giudice dell'esecuzione di revocare i propri provvedimenti, ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ., concorre con quello delle parti di impugnarli con opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, qualora, proposta tale opposizione, il giudice revochi l'ordinanza opposta, l'opponente perde interesse all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, finalizzato alla rimozione del provvedimento stesso. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato l'interesse del debitore esecutato a proseguire nell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di somme pignorate, avendo il giudice dell'esecuzione, nel caso di specie, adottato un provvedimento non meramente provvisorio, ma di definitiva revoca dell'ordinanza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)