Sez. 3, Sentenza n. 16731 del 17/07/2009 (Rv. 609208 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE | Provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione - Art. 487, primo comma, cod. proc. civ. - Fondamento - Forma - Modificabilità e revocabilità - Controllo - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Modalità.
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE
I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487, primo comma, cod. proc. civ., con ordinanza, sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch'essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi. (Principio enunciato in relazione alla revoca di un'ordinanza di assegnazione di beni mobili).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)