Sez. 1, Sentenza n. 570 del 14/02/1975 (Rv. 373881 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - PROMESSA DI VENDITA INADEMPIUTA - SITUAZIONE ANALOGA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - DOMANDA PER L'ESECUZIONE SPECIFICA - AVVENUTA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - PROMESSA DI VENDITA INADEMPIUTA - SITUAZIONE ANALOGA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - DOMANDA PER L'ESECUZIONE SPECIFICA - AVVENUTA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA.*
La situazione che si determina allorche una promessa di vendita e ancora inadempiuta all'atto della dichiarazione di fallimento e del tutto analoga alla situazione espressamente contemplata dall'ultima statuizione dell'art 72 del RD 16 marzo 1942, n 267: nell'uno e nell'altro caso, si tratta di permettere al curatore di conservare integro il patrimonio del fallito, sciogliendosi, ove lo reputi opportuno per la massa, dagli impegni assunti dal fallito stesso. Ne l'acquirente puo, nell'ipotesi di preliminare di vendita non ancora eseguito, invocare la norma di cui all'art 2652 n 2 cod civ (e cioe, l'avvenuta trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di contrattare ai sensi dell'art 2932 cod civ), in quanto detta norma postula che la domanda di sentenza costitutiva sia accolta, mentre a tale accoglimento osta appunto la dichiarazione di scioglimento del contratto legittimamente fatta dal curatore. (V 172/73, mass n 361956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 com. 2, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)