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Sez. 1, Sentenza n. 3001 del 13/05/1982 (Rv. 420923 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL PROMISSARIO PER L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - TRASCRIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL PROMITTENTE - IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DEL CURATORE DIRETTA ALLA CONTESTAZIONE DELL'OPPONIBILITÀ DELLA EMANANDA SENTENZA PER IL SOLO FATTO DELLA SUA POSTERIORITÀ RISPETTO AL FALLIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - POTERI DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420923-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL PROMISSARIO PER L'ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - TRASCRIZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL PROMITTENTE - IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DEL CURATORE DIRETTA ALLA CONTESTAZIONE DELL'OPPONIBILITÀ DELLA EMANANDA SENTENZA PER IL SOLO FATTO DELLA SUA POSTERIORITÀ RISPETTO AL FALLIMENTO - INAMMISSIBILITÀ - POTERI DEL CURATORE.*

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, qualora il promissario abbia instaurato giudizio per l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere il contratto definitivo, ed abbia provveduto a trascrivere la relativa domanda, la sopravvenienza del fallimento del promittente non determina una situazione di improcedibilità, né legittima il curatore a contestare la opponibilità dell'emananda sentenza per il solo fatto della sua posteriorità rispetto al fallimento, tenuto conto degli effetti della suddetta trascrizione in caso di accoglimento della domanda (art. 2652 cod. civ.), ma il curatore medesimo può conseguire il rigetto di tale domanda avvalendosi - in via di eccezione in senso stretto - della facoltà di scioglimento del contratto conferitagli dall'art. 72 quarto comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il quale trova applicazione non soltanto con riguardo alla vendita definitiva con effetti obbligatori non ancora eseguita, ma anche con riguardo al preliminare di vendita non ancora seguito dalla stipulazione del definitivo, ancorché il promissario abbia già provveduto al pagamento del prezzo. (V 2213/80, mass n 405885; (V 547/77, mass n 384101; (V 570/75, mass n 373881).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)