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Sez. 2, Sentenza n. 250 del 22/01/1985 (Rv. 438473 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - INADEMPIENZE RECIPROCHE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - NECESSITÀ - INADEMPIMENTO DI UNA SOLA PARTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1985-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438473-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - INADEMPIENZE RECIPROCHE - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI - NECESSITÀ - INADEMPIMENTO DI UNA SOLA PARTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - CONTENUTO.*

La valutazione comparativa del comportamento dei contraenti è indispensabile allorché siano dedotte inadempienze reciproche, che il giudice di merito riconosca esistenti e di cui debba valutare la gravità e importanza al fine di stabilire quale delle parti sia responsabile per la risoluzione del contratto; quando invece, siano accertate inadempienze di una sola parte, l'Obbligo di motivazione del giudice si riduce a stabilire se il rifiuto temporaneo dell'altro contraente di adempiere alla propria obbligazione avvalendosi della eccezione "non rite adimpleti contractus", sia contenuto nei limiti di proporzionalità e non sia contrario a buona fede, come stabilisce l'art. 1460 secondo comma cod. civ.. (Conf 1424/82, mass n 419254; (Conf 1086/74, mass n 369046).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)