Sez. U, Sentenza n. 11215 del 13/11/1997 (Rv. 509827 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Retrocessione - Domanda - Devoluzione al giudice ordinario - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Chi abbia subito l'espropriazione di un'area, a seguito del riconoscimento che una porzione dell'area non serve più all'esecuzione dell'opera pubblica, attraverso la cosiddetta dichiarazione di inservibilità di cui al primo comma dell'art. 61 della legge n. 2398 del 1865, è titolare di una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)