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Sez. U, Sentenza n. 9478 del 26/09/1997 (Rv. 508312 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Facoltà del proprietario di chiedere l'estensione del provvedimento ablativo alla residua frazione del bene - Natura - Diritto soggettivo all'estensione - Esclusione - Interesse legittimo - Configurabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione - Diritto dell'espropriato ad un indennità ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Esclusione - Diritto dell'espropriato di far valere nel giudizio di opposizione alla stima il diritto ad una 'indennità comprensiva del decremento di valore derivante alla frazione residua - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508312-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 23 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, accordando all'espropriato la facoltà di richiedere che l'espropriazione venga estesa alle frazioni residue dei beni non più suscettibili di un'utile destinazione, non gli conferisce un diritto soggettivo all'estensione dell'espropriazione alle zone residue del comprensorio immobiliare ad essa assoggettato, ma gli attribuisce in proposito una posizione di interesse legittimo, atteso il carattere discrezionale delle valutazioni necessarie per l'applicazione della menzionata disposizione normativa, la quale presuppone e richiede oltre l'accertamento della solo parziale inclusione dei fondi nel piano d'esecuzione anche la valutazione della loro inutilità in relazione alla estensione o della necessità di lavori considerevoli. Ne consegue che il giudice ordinario è carente del potere di conoscere sia dell'adempimento in forma specifica del preteso obbligo di estensione che della connessa responsabilità risarcitoria della p.a., mentre l'eventuale decremento di valore derivato alla frazione residua dall'esecuzione dell'opera pubblica può essere fatto valere dal proprietario (non già attraverso l'indennizzo di cui all'art. 46 della menzionata legge n. 2359, concernente solo i terzi danneggiati dall'espropriazione ma) in sede di opposizione alla stima, quale diritto ad un'indennità comprensiva del suddetto decremento.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 23, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)