Sez. L, Sentenza n. 24 del 08/01/1976 (Rv. 378638 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDIZI PENDENTI - NOZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - TRIBUNALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - GIUDIZI PENDENTI - NOZIONE - SENTENZA DEL PRETORE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - TRIBUNALE.*
Per 'giudizi pendentì alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 sul nuovo processo del lavoro, con riferimento ai quali l'art 20 secondo comma della legge stessa stabilisce l'applicazione delle norme di Competenza previgenti, facendo eccezione al principio generale dell'immediata operativita dello ius superveniens in materia processuale (di cui al primo comma), vanno intesi quelli in corso di svolgimento in un determinato grado. Ne consegue che il giudizio di appello avverso una sentenza del pretore, ove instaurato dopo l'indicata data, e quindi 'non pendentè alla medesima, spetta, in forza del menzionato principio generale sulla applicabilita dello ius superveniens, alla Competenza del tribunale, ai sensi dell'art 433 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge n 533 del 1973, e non alla Corte di appello, ai sensi della normativa precedentemente in vigore. A cio non osta il quarto comma del citato art 20, il quale stabilisce che 'l'appello e proposto davanti alla Corte di appellò, giacche questa disposizione riguarda solo le cause decise in primo grado dal giudice istruttore del tribunale, come giudice unico, secondo la previsione del terzo comma, e, in genere, quelle decise dal tribunale, per le quali non puo non permanere la Competenza della Corte di appello in Sede di gravame. (V 2035/75, mass n 375751; 1388/75, mass n 374933).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)