Sez. 6, Sentenza n. 17651 del 11/03/2003 Ud. (dep. 14/04/2003) Rv. 224511 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice di disporla d'ufficio - Sussistenza anche in mancanza di precedente acquisizione di prove.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il giudice può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. anche quando non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione di prove, in quanto l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" sta ad indicare il momento processuale in cui il giudice può esercitare i propri poteri istruttori e non un presupposto per tale esercizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)