Sez. 5, Sentenza n. 12021 del 14/05/2008 (Rv. 603213 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Presupposti - Immobile dotato di rendita catastale riferibile allo suo stato attuale - Intervenute modifiche nella situazione giuridica e di fatto del bene - Conseguenze - Immobile privo di rendita - Assimilabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, il criterio di valutazione automatica di cui all'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, postula l'esistenza di una rendita certa riferibile allo stato del bene al momento del rogito e non può trovare applicazione quando, a causa di intervenute modifiche, la situazione di fatto e giuridica risulti modificata rispetto a quella catastale, poichè in tale evenienza è come se l'immobile fosse privo di rendita. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva attribuito prevalenza non già allo stato di fatto e di diritto dell'immobile alla data dell'atto, come impone l'art. 43 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ma alla successiva abusiva utilizzazione dello stesso a scopo edificatorio da parte dell'acquirente).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)