diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 novembre 1972, causa 18/72

Decisione
decisa il 1972-11-30
ECLI
ECLI:EU:C:1972:108

Epigrafe

Nel procedimento 18-72, avente ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal «College van Beroep voor het Bedrijfsleven», nella causa dinanzi ad esso pendente fra NV GRANARIA GRAANINKOOPMAATSCHAPPIJ, Rotterdam, e PRODUKTSCHAP VOOR VEEVOEDER, L'Aia, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio CEE 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, LA CORTE, composta dai signori: R. Monaco (presidente di Sezione e relatore), presidente; P. Pescatore, presidente di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi e J. Mertens de Wilmars, giudici; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: V. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. Anteriormente al 18 luglio 1968, la ditta «NV Granaria Graaninkoopmaatschappij» (in prosieguo denominata «Granaria») importava dal Sud Africa un prodotto derivato dal granoturco e denominato «hominy chop», che veniva classificato sotto la voce 23.02-A -I della tariffa doganale comune. Tra il 18 luglio 1968 e il 31 ottobre 1970, essa importava un prodotto denominato «hominy chop specified», della stessa provenienza. La Granaria dichiarava questo prodotto, considerandolo come «hominy chop» ulteriormente trasformato, sotto la voce 23.02. Così classificata, la merce veniva sottoposta — ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (GU 1967, n. 117) — al prelievo stabilito per detta voce doganale. Nello stesso periodo, il prodotto denominato «hominy chop specified» veniva importato nel Belgio e nella Repubblica federale di Germania sotto la voce doganale 23.04-B, per la quale non è previsto alcun prelievo. Così pure un prodotto simile all'«hominy chop specified», importato nei Paesi Bassi dagli Stati Uniti, veniva classificato sotto la voce doganale 23.04-B. Nel luglio 1970, le competenti autorità olandesi stabilivano che le importazioni di «hominy chop specified» nei Paesi Bassi dovevano essere effettuate non più sotto la voce 23.02, bensì sotto la voce 23.04-B e, di conseguenza, non erano sottoposte al prelievo comunitario. Con lettera 10 settembre 1970, la Granaria chiedeva alla Produktschap voor Veevoeder (in prosieguo denominata «Produktschap») la restituzione delle somme pagate a titolo di prelievo. Poiché la domanda veniva respinta, contro la decisione della Produktschap l'interessata adiva il College van Beroep voor het Bedrijfsleven 2. Questo ha ritenuto che la questione del se il prodotto denominato «hominy chop specified» andasse classificato sotto la voce doganale 23.02 è essenziale ai fini della soluzione della controversia. Esso richiama le definizioni del prodotto litigioso date dalla Granaria e, rispettivamente, dalla Produktschap, definizioni che sarebbero incontestate. Secondo la Granaria: «Nell'impianto di degermazione, i germi vengono separati dai chicchi di granoturco trattati al vapore. Con quest'operazione vengono del pari inevitabilmente eliminati lo stratto esterno (crusca) e una parte dell'endosperma tenero del chicco. Ne risultano i seguenti prodotti: da un lato: a) chicchi di granoturco interi degermati e sgusciati, b) riso di granoturco, c) farina di granoturco e d) paglia e, dall'altro: a) farina di germi e b) crusca. La farina di germi è usata per l'estrazione dell'olio, e se ne ricavano olio e farina di germi di granoturco sgrassata. La parte della farina di germi di granoturco che non appare adatta all'estrazione dell'olio — mescolata o meno con crusca — viene pressata e destinata alla produzione dell'“hominy chop specified”.» secondo la Produktschap, il prodotto si definisce come: «Farina di germi di granoturco proveniente dal Sud Africa, non adatta all' estrazione di olio, mescolata o meno con crusca (coarse bran), con una percentuale di amido sul secco non superiore al 50 % in peso.» Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha quindi constatato che la soluzione della controversia dipendeva in primo luogo dall'interpretazione dell'art. 14 del regolamento n. 120/67 e dalla voce 23.02 della tariffa doganale comune. Inoltre esso ha ritenuto che si pone, in subordine, il problema del se il diritto comunitario consenta alle autorità nazionali di basarsi su norme di diritto interno per concedere l'esonero dall'obbligo di pagare il prelievo di cui all'art. 14 del regolamento n. 120/67. Si tratta nella fattispecie delle seguenti norme interne: Articolo 12, n. 1, del regio decreto del 1963 relativo all'importazione e all'esportazione di prodotti agricoli, a norma del quale l'autorità nazionale competente può concedere, a richiesta dell'interessato, l'esonero dagli obblighi imposti dall'art. 7, n. 1. Con l'articolo 2, lettere c) e g) del decreto ministeriale del 1963 relativo all'importazione ed all'esportazione dei prodotti di competenza della Produktschap, il ministro competente delegava a questa la facoltà d'istituire e di applicare i prelievi ai sensi degli artt. 7 e 10 del regio decreto summenzionato. Il decreto ministeriale del 1968 relativo al regime dei prelievi e delle restituzioni sui prodotti agricoli, il cui articolo 15, n. 1, lettera d) stabilisce che «in casi particolari, per ragioni di equità» può essere concesso, a richiesta dell'interessato, l'esonero totale o parziale (eventualmente mediante restituzione) dal pagamento del prelievo. Con ordinanza 2 maggio 1972, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 1972, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se l'esatta interpretazione dell'art. 14 del regolamento CEE 120/67 e dell' allegato A di detto regolamento, che menziona la voce doganale 23.02 (ripresa dalla tariffa doganale comune), la quale recita: “Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi”, implichi che in questa voce rientra un prodotto la cui preparazione, composizione e caratteristiche sono come quelle indicate sopra a proposito dell'hominy chop specified. In caso di soluzione affermativa: 2. Se una norma del trattato CEE, ovvero di uno dei regolamenti che su esso si fondano, preveda la possibilità che le autorità di uno Stato membro si valgano di una disposizione del genere dell'art. 12, n. 1, dell'Inen uitvoerbesluit landbouwgoederen 1963 (regio decreto del 1963 relativo all'importazione e all'esportazione dei prodotti agricoli), in relazione all'art. 2, prima parte, e lettera g) dell'In- en uitvoerbeschikking Produktschap voor Veevoeder 1963 (decreto ministeriale del 1963 relativo all'importazione e all'esportazione dei prodotti di competenza della Produktschap voor Veevoeder), ovvero dell'art. 15, n. 1, prima parte e lettera d), del Beschikking landbouwheffingen- en restitutieregime 1968 II (decreto ministeriale del 1968 relativo al regime dei prelievi e delle restituzioni sui prodotti agricoli), al fine di concedere esenzioni dai prelievi istituiti dall'art. 14 del regolamento 120/67, per l'importazione nella Comunità di un prodotto classificato sotto la voce 23.02 della tariffa doganale comune, definita nell'allegato A dello stesso regolamento.» 3. In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte, hanno presentato osservazioni scritte la ditta Granaria, rappresentata dagli avv. N.A. Koedam, A. Calje e D. J. J. Den Hartog, del foro di Rotterdam, la Produktschap voor Veevoeder, rappresentata dal sig. L. J. Schippers, il governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. E.L.C. Schiff e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. L. J. Van Der Burg. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alle fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti nella causa principale e la Commissione hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 17 ottobre 1972. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 novembre 1972.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte

paragrafo 1
Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte › A — Sulla prima questione

paragrafo 1
La Granaria precisa anzitutto che, ai fini della classificazione tariffaria, basata sul modo di preparazione e sulla destinazione del prodotto, l'«hominy chop specified» è una merce del tutto diversa dall' «hominy chop». Il primo è un residuo della degermazione del granoturco, ottenuto mediante trattamento al vapore, il secondo è un residuo della macinazione a secco del cereale.
paragrafo 2
Effettuato poi un raffronto tra la propria definizione dell'«hominy chop specified», e del processo di degermazione da cui esso deriva, e il tenore della voce 23.02 della tariffa doganale comune, la Granaria osserva che il prodotto litigioso non rientra in questa voce. Nella fattispecie non si tratta di crusche o stacciature od altri residui della vagliatura o della molitura del granoturco, né di residui di altre lavorazioni. Quest'ultima espressione designa operazioni analoghe alla vagliatura ed alla molitura; se così non fosse, non si vede perché la tariffa comprenderebbe le voci 23.03, 23.04 e 23.06.
paragrafo 3
La voce 23.02 si riferisce quindi unicamente a tradizionali procedimenti a secco, e non comprende l'«hominy chop specified», prodotto ottenuto come residuo dell'estrazione di olio mediante trattamento al vapore.
paragrafo 4
Secondo la Produktschap, l' «hominy chop specified» rientra invece nella definizione che figura alla voce doganale 23.02. Richiamando la nota esplicativa relativa alla voce 23.04, essa osserva che questa voce si riferisce a residui solidi dell'estrazione di olio dai semi e frutti oleaginosi mediante frangitura, impiego di solventi o centrifugazione; non comprende quindi l'«hominy chop specified», il quale non contiene ingredienti che abbiano subito trattamenti del genere per l'estrazione dell'olio.
paragrafo 5
Questa tesi, del resto, è conforme al punto di vista del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, come risulta in particolare dalla nota esplicativa da questo redatta, il 10 marzo 1972, riguardo alla sottovoce 23.04-B. La Produktschap propone quindi che la prima questione venga risolta in senso affermativo.
paragrafo 6
Il governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara di essere favorevole ad una soluzione affermativa della prima questione, e a tal fine richiama la motivazione dell' ordinanza di rinvio.
paragrafo 7
La Commissione, infine, ritiene che l'interpretazione richiesta vada ricercata partendo dalla definizione data da ciascuna delle parti. Essa rileva che, poiché la merce litigiosa è stata definita come farina di granoturco, la prima questione da risolvere è quella del se essa rientri nelle voci 11.01 e 11.02 della tariffa doganale comune, e osserva, in proposito, che la voce 23.02 è stata più precisamente difinita nel regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1967 n. 360 (GU 1967, n. 174), e che il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1968 n. 1052 (GU 1968, n. L 179) contiene una nota relativa alla voce 11.01, del seguente tenore:
paragrafo 8
«L'ammissione a questa voce è subordinata alla condizione che il prodotto in questione abbia un tenore di amido superiore al 45 % e un tenore di ceneri inferiore o pari al … 2 % per i prodotti a base di granoturco Se una delle condizioni di cui sopra non è rispettata, il prodotto in questione viene classificato nella sottovoce 23.02-A in funzione del suo tenore di amido.»
paragrafo 9
La Commissione conclude che, ai sensi di questa nota, i prodotti trasformati a base di granoturco destinati all'importazione vanno, in linea di principio, classificati nella voce 23.02, qualora sia accertato ch'essi non rientrano nella voce 11.01.
paragrafo 10
Essa richiama poi l'attenzione sull'importanza che ha, ai fini della classificazione tariffaria, la definizione di ciascuna voce data dalla tariffa doganale comune. Dalla definizione della voce 23.04 risulta che la portata di questa è limitata dalla nozione di «residuo» — nozione che può essere precisata alla luce della sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 36-71 — nonchè dall'espressione «estrazione degli oli vegetali». Se è vero che, in linea di massima, la classificazione tariffaria dei prodotti dev'essere basata sulle loro caratteristiche obiettive, tuttavia questa regola ammette delle eccezioni qualora la definizione relativa ad una determinata voce doganale limiti la sfera d'applicazione di questa a prodotti ottenuti mediante un determinato procedimento di trasformazione. Ciò vale in particolare per le voci relative ai residui, generalmente gravati da oneri fiscali modesti o nulli, che sono per ciò stesso soggetta ad interpretazione estensiva.
paragrafo 11
È innegabile che restrizioni effettuate con riferimento a determinati procedimenti produttivi presentano inconvenienti per quanto riguarda la certezza del diritto, nonché il rapido e semplice svolgimento dell'attività amministrativa. Ciò si verifica per l'appunto, da tempo, per le voci considerate nel presente procedimento. Esse sono state, del resto, oggetto di lunghe discussioni nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale e della Comunità. In sede comunitaria, queste discussioni hanno portato, nel 1967, all'adozione in via provvisoria di una nota esplicativa complementare alla voce 23.04 (inviata ai rappresentanti permanenti degli Stati membri con lettera 28 agosto 1967).
paragrafo 12
Tuttavia, ne questa nota, ne i successivi provvedimenti normativi (in particolare la nota relativa alla voce 11.01) hanno permesso di risolvere tutti i problemi. All'inizio del 1972, il «Comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune» ha redatto una nota esplicativa, anch'essa di carattere provvisorio, (inviata ai rappresentanti permanenti degli Stati membri con lettera 13 aprile 1972), che — come la nota del 1967 — riguarda unicamente i residui dell'estrazione di olio dal germe di granoturco, e ne dà una precisa definizione; questa esclude espressamente i prodotti che non soddisfano tutte le condizioni prescritte, come pure le miscele (diverse da quelle contenenti quantità trascurabili di prodotti derivati dal granoturco dai quali non sia stato estratto l'olio).
paragrafo 13
La Commissione conclude che la prima questione va risolta come segue:
paragrafo 14
«Il prodotti derivati dal granoturco, ottenuti con procedimento diverso dall'estrazione di oli vegetali, non rientrano nella voce 23.04 della tariffa doganale comune e possono quindi essere classificati sotto la voce ex 23.02 definita nell'allegato A del regolamento del Consiglio CEE 13 giugno 1967, n. 120. Ciò vale altresì per i prodotti ottenuti in una fase di trasformazione del granoturco precedente l'estrazione degli oli vegetali.»

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte › B — Sulla seconda questione

paragrafo 1
Secondo la Granaria, risulta dall'art. 5 del trattato e dai regolamenti comunitari (come ad esempio il regolamento n. 120/67) che le autorità nazionali si possono basare su norme del genere di quelle cui si riferisce il giudice a quo. Ciò è assolutamente indispensabile per la tutela dei diritti dei singoli.
paragrafo 2
Quanto alla Produktschap, essa rinvia alle considerazioni svolte dal governo olandese.
paragrafo 3
Il governo del Regno dei Paesi Bassi osserva che il problema dell'applicazione di criteri equitativi per quanto riguarda la riscossione del prelievo è stato già affrontato nella causa 31-70. Nella sentenza la Corte ha affermato che:
paragrafo 4
«Nel silenzio dei testi, il problema va risolto in base alla ratio del regolamento, tenendo conto dei principi cui è informata l'organizzazione comune dei mercati agricoli e degli scopi che ad essa assegna il trattato.»
paragrafo 5
Da questo passo — che conferma del resto la tesi allora sostenuta dal governo olandese — emerge che il silenzio dei testi che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato non priva completamente gli Stati membri della facoltà di rinunziare, se del caso, alla rigida applicazione dei relativi regolamenti, qualora ciò sia consentito dallo scopo e dalla struttura delle organizzazioni stesse e dagli obiettivi del trattato. Nella causa 31-70 la Corte ha affermaro che non erano ammesse per alcun motivo deroghe ad una rigida applicazione della normativa comunitaria. Nell'esaminare la questione deferitale, essa dovrebbe applicare lo stesso criterio d'interpretazione, rinunciando a fornire al giudice olandese una soluzione di principio, dal momento che la questione formulata è funzione di fatti e circostanze concreti, nonché delle norme afferenti. Anche nella fattispecie, considerati i fatti alla luce del diritto vigente, è impossibile concedere l'esonero dal pagamento del prelievo all' importazione. Il governo olandese segnala infine che la Commissione ha nel frattempo presentato agli Stati membri (il 12 aprile 1972) il progetto preliminare di una proposta di regolamento del Consiglio in materia di rimborso o condono dei dazi doganali all'importazione, delle tasse d'effetto equivalente e dei prelievi. Dopo aver anch'essa richiamato la giurisprudenza della Corte, dalla quale risulterebbe che le formalità procedurali da seguire nei vari Stati per dare attuazione nell'ordinamento interno ai regolamenti comunitari non possono influire sul contenuto di questi atti, né pregiudicare la loro applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la Commissione osserva che la facoltà cui si riferisce il giudice nazionale non è ammessa dal trattato né dai regolamenti comunitari. Al contrario, le richiamate disposizioni del regolamento n. 120/67 stabiliscono chiaramente e senza eccezioni l'obbligo di pagare il prelievo sulle importazioni. La possibilità prospettata dal giudice nazionale è d'altra parte incompatibile col diritto comunitario, in particolare col regolamento n. 120/67, per ragioni attinenti alle finalità essenziali dei prelievi all'importazione, tenuto conto soprattutto dell'esigenza di garantire la stabilità dei prezzi agricoli interni.
paragrafo 6
Nei casi come quello in esame, l'importazione nella Comunità ha come conseguenza la messa in libera pratica delle merci e la loro immissione nel mercato, il che influisce, di regola, sulla formazione dei prezzi nel mercato comune; vanno quindi applicate le norme stabilite in materia dal diritto comunitario.
paragrafo 7
Il valersi, in tali casi, di disposizioni interne che ammettano la concessione di esoneri o dispense individuali equivarrebbe ad influire sulla portata del regolamento comunitario, e costituirebbe un' attività esorbitante in larga misura dall' ambito delle formalità procedurali destinate a dare attuazione al regolamento nell'ordinamento interno. Anche qualora risultasse che in situazioni analoghe il diritto comunitario non è stato correttamente applicato, a ciò si può ovviare solo mediante provvedimenti da adottarsi in sede comunitaria, non già mediante l'intervento unilaterale di uno Stato membro.
paragrafo 8
Per quanto riguarda, d'altra parte, i casi in cui l'importazione nella Comunità non ha come conseguenza la messa in libera pratica delle merci, ovvero, trattandosi di merci non utilizzate o riesportate, non ha alcuna influenza sulla formazione dei prezzi, la Commissione (in una raccomandazione del 20 dicembre 1963) ha espresso il parere che, in determinate circostanze, la distruzione o la riesportazione delle merci può dar luogo, ad espressa richiesta dell'importatore, al rimborso o al condono dei dazi d'entrata. Un progetto preliminare di regolamento del Consiglio, presentato nell' aprile 1972, accoglie questa soluzione anche per i casi in cui si sia proceduto ad una inesatta valutazione dei dazi o dei prelievi.
paragrafo 9
Le situazioni contemplate da questo progetto preliminare sono tuttavia diverse da quella di cui trattasi nella fattispecie. Il rimborso, o condono, contemplato dal progetto è comunque fondato su norme di diritto comunitario, non già su disposizioni nazionali in deroga a questo.
paragrafo 10
In base alle precedenti considerazioni, la Commissione conclude nel senso che:
paragrafo 11
«Se l'importazione di un prodotto compreso nella voce ex 23.02 della tariffa doganale comune, definita nell'allegato A del regolamento (CEE) 120/67, ha come conseguenza la messa in libera pratica del prodotto stesso, che viene reso effettivamente disponibile nella Comunità, di guisa che può, in linea di principio, influire sulla formazione dei prezzi nel mercato comune, gli Stati membri non possono valersi di disposizioni di diritto interno in materia di esonero o dispensa — sia pure mediante rimborso — per concedere esenzioni dall'obbligo di pagare il prelievo di cui all'art. 14 del suddetto regolamento.»

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 2 maggio 1972, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 1972, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha chiesto alla Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (GU 1967, n. 117), come pure su talune questioni relative all'attuazione di determinate norme di diritto comunitario nell' ordinamento interno di uno Stato membro.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

paragrafo 2
3/5 La Granaria, basandosi sulla natura e sul modo di preparazione dei prodotti contemplati dalla suddetta voce tariffaria, sostiene che questa si applica esclusivamente a prodotti ottenuti mediante trasformazione a secco. I prodotti ottenuti mediante trattamento al vapore rientrerebbero invece in altre voci dello stesso capitolo della tariffa doganale comune, e precisamente, per quanto riguarda i residui dell'estrazione di oli vegetali, nella voce 23.04. La questione deferita alla Corte consiste quindi in primo luogo nello stabilire l'esatta interpretazione dell'art. 14 del regolamento n. 120/67 implichi che i prodotti contemplati dalla voce doganale 23.02 vanno determinati in base al loro modo di preparazione.
paragrafo 3
6/7 L'espressione «altre lavorazioni dei cereali» che figura nella definizione relativa alla voce doganale 23.02 si riferisce, data la sua portata generale, a tutti i possibili procedimenti per la lavorazione dei cereali, compresi i trattamenti al vapore. Ciò trova conferma nel regolamento del Consiglio 23 luglio 1968, n. 1052, il quale stabilisce, in una nota allegata relativa alla voce doganale 11.01, che i prodotti trasformati a base di granoturco, se non possiedono i requisiti contemplati dalla voce 11.01, vengono classificati nella sottovoce 23.02 — A, in funzione del loro tenore di amido; ne risulta che, in linea di principio, la classificazione dei prodotti sotto quest'ultima voce non è fondata sul relativo procedimento di trasformazione.
paragrafo 4
8/9 D'altra parte, il fatto che il trattamento a secco o a vapore, per la preparazione dei prodotti di cui è causa, non ha valore decisivo ai fini della loro classificazione nella tariffa doganale comune risulta altresì dall'art. 3 del regolamento del Consiglio 18 febbraio 1969, n. 302, a norma del quale «i germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02». I prodotti del genere di quelli contemplati dall'ordinanza di rinvio non sono quindi sottratti, in funzione del procedimento usato per la loro preparazione, alla voce doganale 23.02.
paragrafo 6
11/12 Dalla chiara ed espressa definizione di questa voce risulta ch'essa comprende unicamente i residui dell'estrazione di oli vegetali. Essa non può essere perciò applicata ai residui eventualmente derivanti da un trattamento dei prodotti di base diverso dall'estrazione degli oli vegetali.
punto 2
Con la prima questione si chiede se l'art. 14 del regolamento n. 120/67 e la voce doganale 23.02 (definita sia nell'allegato A del regolamento, sia nella tariffa doganale comune, come «crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali») vadano interpretati nel senso ch'essi si applicano ad un prodotto denominato «hominy chop specified».
punto 10
Va poi esaminata la questione del se la voce doganale 23.04, relativa a «panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie», possa eventualemente interpretarsi nel senso che in essa rientrino i prodotti considerati.
punto 13
Da quanto precede si desume che l'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 120/67 va interpretato nel senso che la voce doganale 23.02 non fa alcuna distinzione a seconda del procedimento di preparazione o di trasformazione dei prodotti cui essa si riferisce, mentre la voce doganale 23.04 riguarda esclusivamente i prodotti derivati dall'estrazione di oli vegetali.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

paragrafo 2
15/17 Né il regolamento n. 120/67 né altre norme di diritto comunitario attribuiscono alle autorità nazionali degli Stati membri la facoltà di concedere esoneri dall'obbligo di pagare il prelievo. A norma dell'art. 189 del trattato, detto regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. È quindi escluso che gli Stati membri, in mancanza di espresse disposizioni del diritto comunitario, possano adottare provvedimenti interni atti a pregiudicare l'applicazione di questo diritto. In particolare, qualora l'importazione dei prodotti soggetti al regime del prelievo implichi la loro messa in libera pratica nella Comunità, il fatto che lo Stato membro stabilisca mediante atti interni una deroga all'applicazione del prelievo è in contrasto con la ripartizione delle competenze fra Stati membri e Comunità.
punto 14
Con la seconda questione si chiede alla Corte di stabilire se una norma del trattato CEE ovvero di uno dei regolamenti che su esso si fondano (in particolare di uno dei regolamenti CEE richiamati nell'ordinanza di rinvio) preveda la possibilità che le autorità competenti di uno Stato membro si valgano, ad esempio per ragioni di equità, di una norma di diritto interno, al fine di esonerare l'importatore dall'obbligo di pagare il prelievo istituito dall'art. 14 del regolamento CEE n. 120/67, per l'importazione nella Comunità di un prodotto classificato sotto la voce 23.02 della tariffa doganale comune, definita nell'allegato A del suddetto regolamento.
punto 18
Si deve quindi concludere che nessuna disposizione del trattato o degli atti relativi alla sua attuazione consente alle autorità nazionali di valersi di norme interne per concedere l'esonero dal prelievo istituito dall'art. 14 del regolamento n. 120/67 — per l'importazione nella Comunità di prodotti classificati sotto la voce 23.02 della tariffa doganale comune, definita nell'allegato A del suddetto regolamento.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali della ditta «NV Granaria Graaninkoopmaatschappij», della «Produktschap voor Veevoeder» e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177, visto il regolamento del Consiglio del 13 giugno 1967, n. 120 (GU 1967, n. 117), visto il regolamento del Consiglio del 23 luglio 1968, n. 1052 (GU 1968, n. L 179), visto il regolamento del Consiglio del 18 febbraio 1969, n. 302 (GU 1969, n. L 43), visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni deferitele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con ordinanza 2 maggio 1972, afferma per diritto: 1o L'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 120/67 va interpretato nel senso che la voce doganale 23.02 non fa alcuna distinzione a seconda del procedimento di preparazione o di trasformazione dei prodotti cui essa si riferisce, mentre la voce doganale 23.04 riguarda esclusivamente i prodotti derivati dall'estrazione di oli vegetali. 2o Nessuna disposizione del trattato o degli atti relativi alla sua attuazione consente alle autorità nazionali di valersi di norme interne per concedere l'esonero dal prelievo — istituito dall'art. 14 del regolamento n. 120/67 — per l'importazione nella Comunità di prodotti classificati sotto la voce 23.02 della tariffa doganale comune, definita nell'allegato A del suddetto regolamento.

Firme

Monaco Pescatore Donner Trabucchi Mertens de Wilmars Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 novembre 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente P. Pescatore (presidente di Sezione)

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